Quali sono esattamente i confini tra violenza e molestie sessuali?

Nelle molestie sessuali, solitamente, la vittima si trova a dover sopportare comportamenti fastidiosi ed indesiderati da parte di qualcuno (telefonate, apprezzamenti), mentre nella violenza sessuale si trova a subire veri e propri atti sessuali contro la sua volontà.

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1. Come si distinguono i due reati

Innanzitutto, nelle molestie sessuali, solitamente, la vittima si trova a dover sopportare comportamenti fastidiosi ed indesiderati da parte di qualcuno (telefonate, apprezzamenti), mentre nella violenza sessuale si trova a subire veri e propri atti sessuali contro la sua volontà.

Pertanto, si distinguono in base al grado di invasività della sfera sessuale della persona offesa e risulta evidente come sia molto più grave nel caso di violenza sessuale. In particolare, nella circostanza delle molestie non avviene alcun contatto fisico, mentre nell’ipotesi della violenza, invece, vi è normalmente una forzatura della volontà ed un’intrusione nell’intimità di una persona non consenziente.

2. Come si contraddistinguono molestie e violenza e come sono definiti nel codice penale

Prima di trattare un argomento così delicato, è doveroso fare una premessa: nel nostro ordinamento, attualmente, solo la violenza sessuale è definita e tutelata dal codice con connotati specifici, la molestia, invece, assume lineamenti di genericità e non presenta necessariamente un profilo sessuale.

Distinguiamo quindi l’articolo 609 bis c.p. (e seguenti) che definisce cosa sia la violenza sessuale e l’articolo 660 c.p. che, invece, stabilisce cosa sia una molestia.

3. Cosa sono le molestie sessuali?

Non esiste nel codice penale una definizione di molestia sessuale, bensì si parla genericamente di molestia all’articolo 660 c.p.. Le molestie sono intese come quei comportamenti, diretti verso un soggetto determinato, volti ad arrecargli disturbo. Devono essere fatti in luogo pubblico (o aperto al pubblico) o per mezzo del telefono, con quello che il codice definisce “petulanza o altro biasimevole motivo”, ovvero con arroganza o sfacciataggine e per motivi riprovevoli. Questo particolare tipo di illecito comporta l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Grazie alla costante giurisprudenza, che nel corso degli anni si è pronunciata nel merito, possiamo determinare come molestia sessuale ogni comportamento indesiderato con connotazioni sessuali ed è integrato in presenza di parole e invettive volgari a sfondo sessuale, oppure di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale, inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.

Possono rappresentare esempi di molestia sessuale, ad esempio, richieste di rapporti sessuali non gradite e non ricambiate, promesse di premi o favori in cambio di rapporti intimi, il c.d. “catcalling”, commenti sulla fisicità o sull’orientamento sessuale di tipo offensivo o denigratorio, ecc.

Secondo il parere della Corte di Cassazione, commette il reato di molestie chi assume una condotta di incessante ed insistente corteggiamento che risulti sgradito ad un’altra persona.

È un reato contravvenzionale e pertanto perseguibile d’ufficio.

4. Cosa si intende per violenza sessuale?

Bisogna prima di tutto fare alcuni cenni storici. La violenza sessuale, propriamente definita come tale, è stata introdotta nel nostro codice penale agli articoli 609 bis e seguenti solo nel 1996, con la legge n.66. Antecedentemente era divisa e regolata da due fattispecie: Violenza carnale e Atti di libidine violenti, nessuno dei quali era nel libro dei delitti contro la persona.

Attualmente, viceversa, la norma è stata riformulata per difendere correttamente la dignità e la libertà sessuale della vittima e prevede una pena che oscilla tra i cinque e i dieci anni di carcere per chiunque costringa qualcun altro a subire o compiere atti sessuali contro il suo volere, e lo faccia mediante minaccia, violenza o abuso di autorità. La violenza non deve necessariamente essere fisica, ma anche morale o psicologica, come si legge chiaramente nel secondo comma, che sottolinea come possa essere perpetrata anche per mezzo di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, o mediante inganno per essersi fatto credere un’altra persona.

Il reato, perciò, fa sottintendere come elemento necessario e fondante la totale assenza del consenso del soggetto vittima, che può essere evidente dall’inizio dell’azione delittuosa, ma che può anche intervenire in un secondo momento, ad esempio quando uno dei due cambi idea e l’altro insista in un comportamento indesiderato.

Deve esserci sempre il consenso di tutte le parti; ciò significa che anche la compromissione parziale della capacità della vittima a dare l’assenso ad un rapporto, è l’equivalente della mancanza del beneplacito stesso, ad esempio nel caso di ubriachezza, di uso di farmaci che limitino anche temporaneamente le capacità di giudizio, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia scelto coscientemente o meno di alterarsi. Tra le sentenze più famose in merito, si annovera la recente pronuncia sul caso tristemente famoso di due uomini che abusarono di una donna che aveva consapevolmente usato dell’alcol, e che così statuisce “In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.”(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45589 del 4 ottobre 2017)

Anche ingannare la vittima sulle proprie qualità, identità o autorità, può costituire violenza sessuale, come ad esempio il caso in cui qualcuno si finga un imprenditore e richieda alla vittima di spogliarsi, assumere pose sessuali o avere rapporti per ottenere il posto di lavoro.

I comportamenti puniti dalla legge sono quelli che comprendono atti sessuali, quindi tutto ciò che coinvolge le cosiddette “zone erogene” quindi anche i “toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime, anche sopra i vestiti, suscettibili di eccitare la voluttà dell’autore” (Cass., sent. n. 21167/2006), e con la volontà e la consapevolezza di compiere atti che coinvolgono il corpo della persona offesa contro la sua volontà. La legge non considera solo il versante oggettivo, ma anche quello soggettivo, quindi anche un bacio o un abbraccio possono ritenersi idonei a pregiudicare la libertà sessuale della vittima, quando, in considerazione della contegno complessivo, del quadro in cui i fatti si sono svolti, dei rapporti tra le persone presenti, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.

Secondo la Suprema Corte, dunque, la concezione di “atti sessuali” annovera tutte quelle azioni dirette verso zone erogene della vittima e ricomprende, insieme ad ogni forma di “congiunzione carnale”, qualsiasi atto che, sebbene privo di contatti fisici con la vittima, sia idoneo a violare ed esporre a pericolo il bene primario della libertà della persona attraverso la gratificazione sessuale del reo.

La legge italiana, al fine di tutelare il più possibile le vittime di questo tipo reato e la loro intimità, prevede che queste siano sempre assistite gratuitamente attraverso il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal loro reddito, e che, qualora la vittima sia minorenne (o quella maggiorenne che ne faccia richiesta), l’udienza sia svolta a “porte chiuse”, cioè senza presenze non necessarie in aula.

È un reato perseguibile, normalmente, solo a querela di parte, salvo che la vittima non sia minorenne, o che sia commesso da pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico esercizio) nell’esercizio delle sue funzioni, o la violenza non sia collegata ad altro reato perseguibile d’ufficio. La querela, una volta sporta, non è più revocabile, e si procederà indipendentemente dalla volontà di chi l’ha presentata. Questo perché, a volte, le vittime, timorose degli esiti del processo o della pubblicità che questo può sollevare, ritirano le denunce, e lo Stato ha invece un interesse molto forte a perseguire gli autori di tali riprovevoli delitti.

Ilaria Bocci

Fonti normative

Articoli 660, 609 bis e seguenti codice penale

Cass., sent. n. 1040/1997

Cass., sent. n. 19483/2007

Cass., sent. n.12425/2007

Cass., sent. n 4532/2008

Cass., sent. n. 38719/2012

Cass., sent. n. 43164/2017

Cass., sent. n. 3648/2018

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