Com’è punito dalle legge il lavoro minorile irregolare?

Il lavoro minorile rappresenta una materia molto delicata per questo nel nostro ordinamento viene trattata con particolare attenzione e gode di specifiche tutele e discipline, il mancato rispetto di queste ultime viene severamente sanzionato, ciò a tutela dell’interesse prioritario del minore.

lavoro minorile legge

Hai bisogno di un avvocato penalista? Tramite il servizio di AvvocatoFlash, attivo in tutta Italia, potrai trovare un buon avvocato penalista in breve tempo.

1. Cos’è il lavoro minorile

Nell’ordinamento Italiano l’espressione lavoro minorile indica il rapporto di lavoro intercorrente tra datore di lavoro e un minore, ossia un soggetto che non abbia compiuto i 18 anni di età. La Costituzione, negli gli articoli 34-37, prevede una specifica tutela per il lavoro prestato dai minorenni, e stabilisce i principi di parità di retribuzione a parità di lavoro tra adulti e minori e di obbligo per questi ultimi di assolvimento scolastico.

L’età minima prevista per poter accedere al mondo del lavoro coincide con il momento in cui il minore conclude il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore all’età di 16 anni compiuti. A tal proposito è importante evidenziare come il nostro ordinamento rivolge particolare attenzione allo sviluppo psico-fisico dei minori garantendo oltre che il completamento dell’istruzione obbligatoria , anche il divieto , per questi soggetti ritenuti ancora deboli, di svolgere attività che possano in qualche modo compromettere la loro salute e la loro dignità.

È prevista una deroga all’ impossibilità di lavorare prima dei 16 anni, essa è rappresentata dalla possibilità che i minori siano impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario e ciò in relazione al fatto che in tali circostanze devono sussistere particolari condizioni sia formali che sostanziali, prima di tutte l’assistenza di un genitore o di un tutore. Quando si parla invece di adolescenti, cioè di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, la legge prevede la possibilità, per questi ultimi, di svolgere attività lavorativa in settori generici con alcune limitazioni che riguardano la sicurezza per la salute psico-fisica.

2. Tutela del lavoro minorile

La prima tutela a sostegno delle condizioni di lavoro dei minori è garantita dall’ art.32 della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia dell’UE, in esso si statuisce che gli stati che ne fanno parte rilevano il diritto di ciascun bambino o adolescente di essere protetto contro qualsiasi tipo di sfruttamento economico e contro qualsiasi tipo di costrizione a svolgere lavori che possano in qualche modo comportare rischi per la loro educazione, salute o che possano compromettere il loro sviluppo psichico, morale o sociale.

La legge Italiana prevede che il periodo di istruzione obbligatoria deve essere di almeno 10 anni, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore secondaria o di una qualifica professionale. Sempre a tutela del lavoro prestato da minori, la legge prevede anche l’obbligo per il datore di lavoro, che intende impiegare un minore nello svolgimento di un’attività aziendale, di presentare il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne o sanzioni interdittive che possano comportare il divieto per lo stesso di avere contatto con soggetti minorenni.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro tra minore e datore di lavoro, esso segue la normativa vigente con riferimento alla generalità dei lavoratori , pertanto dovrà essere assicurata la parità di retribuzione lavorativa a parità di prestazione di lavoro. Logicamente sono previsti dei vincoli e dei limiti per tutelare la giovane età dei lavoratori, infatti la legge prevede particolari disposizioni sul lavoro minorile in materia di :

  • Orario di lavoro, sono previste 8 ore lavorative giornaliere per un massimo di 40 ore settimanali;
  • Lavoro notturno, il quale è vietato quando si tratta di lavoratori minorenni in quanto potrebbe danneggiare il loro sereno sviluppo psicologico;
  • Riposo settimanale, il quale deve essere assicurato per almeno due giorni a settimana, preferibilmente consecutivi e che comprendano la domenica;
  • Ferie annuali, non possono essere inferiori a 30 giorni.

A tutelare i giovani minori che si avvicinano al mondo del lavoro la Comunità Europea con la Direttiva 94/33 ha stabilito i principi base in merito ai rapporti lavorativi con minorenni. In primo luogo, come in precedenza rilevato, la direttiva ha fissato il compimento del sedicesimo anno di età, per poter accedere ad un lavoro, come requisito fondamentale ed imprescindibile, secondariamente e non per importanza la direttiva ha fissato un percorso obbligatorio di istruzione o di formazione professionale. Inoltre nella direttiva in esame si è stabilito che i minori, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, non possono svolgere lavori particolarmente faticosi tali da poter arrestare il loro pieno sviluppo fisico.

A tal proposito nel D. Lgs 262/2000 si specifica che i lavoratori minorenni:

  • Non possono svolgere lavori che li sottopongano a rumori che superano gli 87 db, che li mettano a contatto con sostanze tossiche, corrosive, esplosive o cancerogene che potrebbero esporli a rischi gravi per la salute;
  • Non possono lavorare in luoghi nei quali vengano usati arnesi taglienti o celle frigorifere;
  • Non possono compiere lavori che comportano l’uso di saldatrici;
  • Non possono fare lavori che richiedano l’uso di martelli pneumatici o altri strumenti vibranti;
  • Possono svolgere lavori su navi in costruzioni, all’interno di gallerie o all’interno di cantieri edili in cui esista il rischio di crolli.

Sempre nel suddetto decreto legislativo si è stabilito che, prima di essere avviato ad un qualsiasi genere di lavoro, il minore deve obbligatoriamente essere sottoposto ad una visita medica preventiva, ed in seguito visite periodiche per confermarne l’idoneità.

3. Sanzioni previste per il lavoro minorile irregolare

La violazione delle normative, sopra citate, in materia di lavoro minorile comporta a carico del datore di lavoro l’applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale ed in parte amministrativo, infatti le violazioni in questione possono essere:

  • Illeciti amministrativi, puniti con sanzioni amministrative,
  • Illeciti di natura penale, puniti con l’arresto o con una pena alternativa dell’arresto fino a 6 mesi o dell’ammenda.

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi essi potranno essere definiti mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione commessa.

L’ipotesi di lavoro minorile irregolare si può configurare quando il datore di lavoro contravviene:

  • Ai divieti di adibizione al lavoro dei minori, in tal caso sarà punito con l’arresto fino a 6 mesi;
  • Alle disposizioni in materia di età minima per l’ammissione al lavoro, il datore sarà punito con l’arresto per un periodo non superiore a 6 mesi o con un’ammenda fino a 5.164 euro;
  • Alle disposizioni in materia di idoneità a lavoro del minore, in questo caso sarà punito con l’applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro;
  • Alle norme sull’impiego di lavoro di minori nello spettacolo e punito con la sanzione fino a 2.582 euro.

 

Fonti normative

Artt. 34/37 Costituzione Italiana

Art. 32 della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia dell’UE

Direttiva della Comunità Europea 94/33

d.Lgs 262/2000 dei Diritti dell’Infanzia dell’UE

d.Lgs 262/2000

Sei il genitore di un minore che sta per entrare nel mondo del lavoro e vorresti sapere quali sono le tutele previste per il lavoro minorile? Sei un datore di lavoro, vorresti assumere un minore e vuoi conoscere quali sono i vincoli ed i limiti in merito? Hai bisogno dell’assistenza di un legale? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.

Avvocato Leonilde Di Tella

Leonilde Di Tella