Come ottenere la riabilitazione penale?
Il nostro ordinamento consente a chi ha scontato una condanna penale di ottenere la riabilitazione.
- Il casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti
- I precedenti penali
- Come si chiede il certificato del casellario giudiziale?
- Come si chiede il certificato dei carichi pendenti?
- Contenuti del casellario giudiziario
- La visura penale
- Riabilitazione penale
Chi può richiederla?
Condizioni per ottenere la riabilitazione penale
Richiesta di riabilitazione
Quali sono i costi?
E la riabilitazione penale può essere revocata? - Casi di riabilitazione automatica
- Fonti normative
A tutti noi è capitato almeno una volta di dovere presentare il certificato del casellario giudiziale o un’autocertificazione attestante di non aver subito condanne e di non avere carichi pendenti, cioè procedimenti in corso. Chi, però, ha avuto un passato burrascoso non può vantare una fedina penale pulita e, perciò, potrebbe essere pregiudicato nell’intraprendere un nuovo lavoro, soprattutto nel settore pubblico.
Basti pensare che per partecipare ai concorsi pubblici sia richiesta, a pena di nullità della domanda, una fedina penale pulita. E allora si potrebbe ritenere che chi ha subito una condanna in passato non potrà mai prendere parte ai concorsi pubblici. In realtà, non è affatto così: chi ha subito una condanna e vuole partecipare ad un concorso pubblico, può farlo grazie all’istituto della riabilitazione penale. Si tratta di una causa di estinzione delle pene accessorie (incapacità a contrare con la pubblica amministrazione, interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, decadenza o sospensione della potestà genitoriale) e di neutralizzazione degli effetti della sentenza penale di condanna.
Il nostro ordinamento, infatti, consente, dopo che sia decorso un certo lasso di tempo dall’espiazione della pena, a chi davvero si sia ravveduto di poter avere una seconda chance e reinserirsi nella società.
Beninteso, la riabilitazione consente la partecipazione a quasi tutti i concorsi pubblici, salvo quelli di accesso alle forze armate e magistratura, ove sono richiesti requisiti più ferrei in considerazione del ruolo che si andrà a ricoprire.
Vediamo ora nello specifico in cosa consiste la riabilitazione penale e in quali casi può essere richiesta.
1. Il casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti
Il casellario giudiziario, noto anche con l’appellativo di fedina penale, è l’archivio in cui è riportata la storia giudiziaria. In esso sono indicate tutte le condanne penali definitive del singolo.
Il certificato dei carichi pendenti, invece, è il documento in cui sono indicate le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, non ancora conclusi. Nel momento in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di condanna, le iscrizioni passeranno dai carichi pendenti al casellario giudiziario.
2. I precedenti penali
I precedenti penali sono le condanne definitive (contro le quali non è più possibile esperire né l’appello né il ricorso per cassazione) emesse nei confronti nel reo nell’ambito di un procedimento penale.
3. Come si chiede il certificato del casellario giudiziale?
L’istanza per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere presentata presso gli Uffici della Procura della Repubblica dislocati nel territorio nazionale per il tramite ufficio del casellario.
Nell’ipotesi in cui Tizio sia stato condannato con sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Milano, potrà presentare l’istanza indifferentemente presso qualsiasi Ufficio della Procura della Repubblica (ad esempio presso la Procura di Roma) poiché il database è unico su tutto il territorio nazionale.
4. Come si chiede il certificato dei carichi pendenti?
Il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto presso l’ufficio del casellario giudiziario del Tribunale competente in quanto il database dei carichi pendenti, a differenza del database del casellario giudiziario, non è unico a livello nazionale.
5. Contenuti del casellario giudiziario
È bene premettere che nel casellario giudiziario, rilasciato a fronte della richiesta del privato, non sono presenti tutte le condanne penali definitive. Non sono infatti indicate le condanne relative a fatti penalmente rilevanti di lieve entità. L’articolo 24 del Testo Unico sul casellario giudiziale fornisce un lungo elenco delle sentenze non visibili nel casellario giudiziario.
Tra le ipotesi più frequenti figurano:
• le condanne irrogate con il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
• le condanne per contravvenzione punibili con la sola ammenda;
• le condanne per le quali è stata applicata l’amnistia o è stata dichiarata la riabilitazione;
• i decreti penali di condanna ed i patteggiamenti quando la sanzione irrogata non superi i due anni di pena detentiva;
• i provvedimenti emessi dal giudice di pace penale
6. La visura penale
L’interessato può conoscere tutte le iscrizioni a suo carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel casellario giudiziario, attraverso la visura penale. La relativa istanza è presentabile dinnanzi a qualsiasi ufficio del casellario. Il rilascio della visura del casellario è gratuito. A differenza del casellario giudiziale, la visura penale, non ha valore certificativo in quanto viene rilasciata in forma anonima e non indica il nome del soggetto cui si riferisce.
7. Riabilitazione penale
La riabilitazione penale è uno strumento predisposto dal nostro legislatore che consente la cancellazione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna (art. 178 c.p.). E questo comporta la cancellazione del reato dal casellario giudiziale. L' istante, chiede al Tribunale di Sorveglianza di dichiarare l’estinzione del reato e dei correlati effetti penali.
In tal modo, il condannato, che abbia già scontato la pena o comunque questa si sia estinta per altre ragioni, si riappropria delle capacità giuridiche che aveva temporaneamente perso a causa della condanna.
Un esempio è il poter partecipare ai concorsi pubblici, che gli erano preclusi per effetto delle pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici.
7.1 Chi può richiederla?
Possono farne richiesta tutti coloro che siano stati condannati in via definitiva e che abbiano manifestato una sincera redenzione durante l’esecuzione della pena dando prova effettiva e costante di buona condotta.
7.2 Condizioni per ottenere la riabilitazione penale
Il nostro codice penale (art. 179 c.p.) elenca fra le condizioni per ottenere la riabilitazione:
• La decorrenza di un certo lasso temporale da computarsi dal momento in cui la pena sia stata eseguita, cioè da quando il condannato ha finito di scontare la sua pena, o sia sta estinta in altro modo (è stata pagata la multa o l’ammenda). Il termine temporale è pari a:
- 3 anni: riguarda la maggior parte dei casi.
- 8 anni: se il fatto sia stato commesso da un recidivo, cioè da un soggetto che abbia compiuto lo stesso reato più volte.
- 10 anni: se il fatto è stato commesso da:
• un delinquente abituale (cioè da colui commette spesso illeciti penali);
• un delinquente professionale (cioè da colui che persiste nel compimento di attività criminose manifestando un’attitudine a commettere fatti penalmente rilevanti );
• un delinquente per tendenza (cioè da colui che commette un delitto con un’indole particolarmente malvagia).
In quest’ultimo caso il termine dei 10 anni decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa lavoro. Nell’ipotesi in cui il richiedente ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, cioè non ha scontato la pena a lui irrogata, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la pena è stata sospesa.
- La concreta prova di effettiva e costante buona condotta del reo.
La buona condotta è da intendersi quale comportamento tendente alla risocializzazione.
Tuttavia, nell’eventualità in cui il giudice dovesse respingere l’istanza motivando il suo diniego con l’inesistenza del requisito della buona condotta, il richiedente potrà riproporre la domanda di riabilitazione penale decorsi 2 anni dal momento in cui il provvedimento di rigetto è divenuto irrevocabile.
- L’adempimento delle obbligazioni civili connesse al reato.
Il soggetto deve aver riparato il danno mediante risarcimento e/o mediante restituzioni. Non costituisce causa ostativa alla riabilitazione l’inadempimento se è fornita la prova circa l’impossibilità in capo al soggetto, per causa a lui non imputabile, di adempiere (ad esempio dovrà provare di versare in gravi condizioni economiche che non gli consentono di far fronte a quella spesa).
Ai fini della concessione della riabilitazione penale è rilevante che l’interessato abbia fatto qualunque cosa per risarcire il danno e che non ci sia riuscito per causa a lui non imputabile. Il danno, infatti, deve essere risarcito anche se il danneggiato non si sia costituito parte civile nel processo penale o non abbia proposto la relativa domanda in sede civile. E questa condotta è sintomatica del sincero ravvedimento dell’interessato.
- L’assolvimento delle spese processuali.
La riabilitazione non può essere concessa quando il reo è sottoposto a misure di sicurezza, ovvero confisca ed il provvedimento è irrevocabile.
7.3 Richiesta di riabilitazione
La domanda di riabilitazione penale è proposta dall’interessato, personalmente o con l’assistenza di un procuratore legale, al Tribunale di Sorveglianza del distretto di Corte d’Appello in cui ha residenza l’interessato (art. 683 c.p.p.) indicando i presupposti richiesti dalla legge (decorrenza del tempo, buona condotta, adempimento degli obblighi risarcitori derivanti dal reato).
Dopo la presentazione della richiesta il Tribunale di Sorveglianza acquisisce gli atti che ritiene necessari e, al termine dell’istruttoria, fissa l’udienza di trattazione dandone comunicazione all’istante. Nella fase dell’udienza di trattazione è obbligatoria l’assistenza legale, sicché se l’interessato non ha nominato un legale di fiducia gli verrà assegnato dal giudice un difensore d’ufficio.
La procedura si conclude con un’ordinanza che potrà essere di:
- Rigetto: il giudice respinge la richiesta.
- Accoglimento: il giudice accoglie la richiesta e concede la riabilitazione penale.
Una volta concessa, la riabilitazione viene annotata sul certificato penale ad opera della cancelleria del giudice che l’ha emessa.
7.4 Quali sono i costi?
La richiesta di riabilitazione penale non è gravata da alcun costo: non vi sono bolli, diritti o altre spese, salvo quella del legale. Il richiedente, peraltro, potrà avvalersi del patrocinio a spese dello stato, cioè lui non dovrà pagare alcunché all’avvocato, purché abbia un reddito inferiore a € 11.493,82 e possegga gli altri requisiti di legge.
7.5 E la riabilitazione penale può essere revocata?
Una volta concessa la riabilitazione è revocata di diritto dal Tribunale di Sorveglianza se il soggetto dovesse commettere, nei successivi 7 anni, un delitto per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o una pena superiore (art. 180 c.p.). Il provvedimento che revoca la riabilitazione è comunicato al casellario giudiziale ai fini della sua annotazione.
8. Casi di riabilitazione automatica
Esistono delle ipotesi in cui non vi è bisogno di presentare la specifica richiesta di riabilitazione penale in quanto l’effetto è automatico. Le ipotesi in questione sono due:
- Decreto penale di condanna
In tali casi l’effetto della riabilitazione penale opera automaticamente e non c’è bisogno, dunque, di presentare l’apposita richiesta.
Si rammenta che il legislatore ha riconosciuto una serie di benefici a favore del soggetto che in qualità di imputato sceglie il rito speciale del patteggiamento in luogo di quello ordinario. Sono previsti, infatti, i benefici della non applicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza nonché l’estinzione del reato qualora il soggetto tenga un comportamento integerrimo, cioè non commetta un delitto o una contravvenzione nei successivi 5 anni (delitto) o 2 anni (contravvenzione) (art. 445 c.p.p.).
Un’ulteriore ipotesi di dichiarazione dell’estinzione opera con riferimento alle pene accessorie perpetue in seguito al decorso di un periodo non inferiore ai 7 anni qualora il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Redatto da: Carla Condoluci
Aggiornato da: Chiara Coppolino
Fonti normative
- Testo Unico sul casellario giudiziale D.P.R. n. 313 del 2002
- Codice penale: artt. 178, 179, 180 c.p.
- Codice di procedura penale: artt. 445, 683 c.p.p.
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