Cos'è la revocatoria fallimentare?
L’azione revocatoria fallimentare è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare al fine di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, rendendo inefficaci gli atti che il fallito a posto in essere in violazione della condizione di parità dei creditori (par condicio creditorum).
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1. Dove è prevista l’azione revocatoria
Si premette che l’azione revocatoria era prevista dagli art. Art. 64 e ss. della Legge Fallimentare Legge 267/1942 (e relativi aggiornamenti), in seguito alla riforma che ha interessato la legge fallimentare, è ora prevista dagli artt. 166, 170. 171 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Tuttavia, al di là di alcune modifiche lessicali, nella sostanza la disciplina in materia di azione revocatoria fallimentare rimane invariata.
2. In che cosa consiste la revocatoria
L’azione revocatoria fallimentare è una specifica azione riservata al curatore fallimentare che ha lo scopo di rendere inefficaci tutti quegli atti, salvo alcuni casi (dicasi “atti sottratti alla revocatoria fallimentare”, si veda art. 69 L.F.), che sono stati posti in essere dal fallito, che al momento del compimento era in una condizione di insolvenza (grave difficoltà economica che non gli consentiva di avere i mezzi finanziari necessari a pagare o pagare regolarmente i suoi creditori).
Per quale motivo tali atti sono considerati revocabili e quindi inefficaci? In ragione del fatto che tali atti hanno causato una diminuzione o perdita sul patrimonio del fallito, in danno, di fatto, al soddisfacimento delle aspettative dei creditori.
3. Il legittimato a proporre la revocatoria fallimentare
Il curatore fallimentare è il legittimato a proporre l’azione revocatoria fallimentare, dinnanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, entro 3 anni dalla dichiarazione o non oltre 5 anni dalla data di compimento dell’atto che si intende revocare. Altrimenti il curatore decade dall’azione.
Che cosa ottiene il curatore da quest’azione? Che gli atti di disposizioni, le garanzie, i pagamenti operati dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento sono inefficaci. Com’è possibile, in alcuni casi, impedire l’inefficacia di tali atti? Che il terzo - soggetto estraneo al fallimento fino a questo momento e con cui il debitore insolvente ha indirizzato atti di disposizione - dimostri che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
4. Atti revocabili
Gli atti compiuti dal fallito che sono sottoposti a revoca si distinguono in 3 principali categorie, tenendo conto dell’elemento temporale e della natura degli atti in questione: atti a titolo gratuito, pagamenti, atti a titolo oneroso.
Per quanto riguarda la prima categoria, gli atti a titolo gratuito (es. le donazioni), che sono stati compiuti dal fallito entro 2 anni prima dalla dichiarazione di fallimento, sono revocati direttamente in forza della legge. L’azione per farne dichiarare l’inefficacia non è soggetta a prescrizione, quindi non ha un termine temporale. Restano esclusi da questa categoria e dalla relativa disciplina i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a condizione che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Il meccanismo di revoca ex legge, così descritto, opera anche sugli atti appartenenti alla seconda categoria, ossia i pagamenti anticipati di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente. Nel caso in cui il fallito ha pagato in via anticipata il credito rispetto alla data di scadenza, ma il credito aveva una scadenza anteriore alla sentenza di fallimento, il curatore potrebbe ottenere la revoca di tale pagamento, ma solo se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 67 L.F.
In merito alla terza categoria, gli atti a titolo oneroso compiuti dal fallito entro un anno dalla dichiarazione del fallimento sono:
- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Quindi, se per esempio al fallito è stato venduto un bene del valore di 4000 euro, ma ha pagato 5100 euro, tale pagamento è soggetto a revocatoria;
- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento. Ne sono un esempio, i pagamenti che avvengono non mediante denaro ma attraverso la cessione dei crediti del debitore/fallito al suo creditore;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti. Quando cioè sono concessi a terzi privilegi sui beni del fallito, nonostante il loro credito non sia scaduto ed esigibile.
Nei casi sopra elencati, anche il solo compimento dell’atto fa presumere lo stato di insolvenza, che non deve essere quindi dimostrato dal curatore.
Un’ultima categoria di atti revocabili è quella comprendente gli atti compiuti dal fallito 6 mesi prima dalla dichiarazione del fallimento. Si tratta di un gruppo di atti a se stante perché in questo caso il curatore deve dimostrare, ai fini della revocabilità, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore fallito da parte del terzo:
- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;
- atti costitutivi di un diritto di prelazione, anche per debiti di terzi, per debiti contestualmente creati;
- altri atti a titolo oneroso.
Edoardo Pompei
Fonti normative
Art. 64 e ss. della Legge Fallimentare Legge 267/1942.
artt. 166, 170. 171 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Cosa può fare il terzo in caso di azione revocatoria da parte del curatore? I diritti del terzo acquirente in buona fede rimangono impregiudicati, in quali casi no? Può il terzo che ha ricevuto un pagamento poi soggetto a revocatoria insinuarsi nella massa di creditori fallimentari? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.