Nullità del patto di non concorrenza tra imprese

Spesso le imprese che operano sullo stesso territorio sentono la necessità di tutelarsi per evitare che nello svolgimento delle loro attività possano danneggiarsi reciprocamente e, per evitare ciò, stipulano un patto di non concorrenza.

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1. In cosa consiste il patto di non concorrenza tra imprese

Il patto di non concorrenza consiste in un accordo facoltativo che il datore di lavoro e il lavoratore con il quale quest’ultimo si obbliga, sia durante il rapporto di lavoro che dopo la cessazione dello stesso, a non fare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore. Tale patto, può essere concluso dalle parti sia al momento della firma del contratto di assunzione, sia durante lo svolgimento del rapporto lavorativo ed anche nel periodo successivo al rapporto di lavoro. Il patto in questione viene disciplinato dall’articolo 2125 del Codice Civile.

Il patto di non concorrenza, però, oltre che tra datore di lavoro ed il proprio dipendente, può essere stipulato anche tra imprese. In tal caso le aziende coinvolte, con tale patto, si impegnano reciprocamente a non effettuare proposte di lavoro a dipendenti di aziende concorrenti. In questo modo le imprese garantiscono la loro esclusiva sui propri dipendenti impedendo, così, che le imprese concorrenti possano sottrarre loro delle risorse già formate e qualificate. Tutto ciò è legittimo anche se, sicuramente, potrebbe creare una barriera all’entrata del mercato lavorativo.

Pertanto nel dettaglio, il patto in esame, è un accordo attraverso il quale un’azienda si impegna a non esercitare attività di concorrenza diretta o indiretta con un’altra azienda, in tal modo le imprese, che operano nello stesso mercato quindi nello stesso territorio, si impegnano a non svolgere attività in competizione.

2. Limiti convenzionali del patto di non concorrenza tra imprese

La legge prevede dei limiti alla possibilità di stipulare un patto di non concorrenza (art. 2596 c.c.), quelli più importanti sono rappresentati:

  • Dall’oggetto, esso non può riguardare attività estranee al settore produttivo o commerciale delle imprese;
  • Dalla durata, in quanto il patto in esame non può avere una durata maggiore di 5 anni,
  • Di estensione territoriale, nel patto deve essere indicata l’operatività territoriale del divieto (città, regione, nazione). L’estensione del vincolo deve sempre tener conto del raggio di azione e della dimensione delle imprese.

Inoltre è importante che il patto di non concorrenza abbia una forma scritta.

Il patto in oggetto viene usato per obbligare alla non concorrenza non soltanto un’impresa, ma anche un partner, un socio o un libero professionista, ad esempio esso potrebbe essere utilizzato da un’azienda per impedire a un fornitore di contattare i propri clienti.

Il patto non può essere utilizzato, invece, per obbligare alla non concorrenza gli agenti, in quanto in questo caso il divieto di non concorrenza viene posto a carica dell’agente stesso all’interno del contratto di agenzia.

3. Nullità del patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è nullo in primo luogo se non è realizzato per iscritto, poi nel caso in cui al suo interno non fosse indicato l’oggetto e se non vi sia indicata l’estensione territoriale, oltre a questi due casi, che abbiamo già citato in precedenza, il patto è considerato nullo dalla legge qualora:

  • Imponga restrizioni o limiti tali da restringere la concreta capacità professionale;
  • Comprometta la potenzialità reddituale delle aziende.

Per quanto riguarda l’individuazione dei casi di nullità del patto di non concorrenza tra imprese, la Corte di Legittimità ha chiarito che può considerarsi nullo il patto quando è diretto a precludere in modo assoluto la possibilità di impiegare la propria capacità e potenzialità professionale nel settore economico di riferimento (Cassazione Civile Sent. 16026/2001).

4. Violazione del patto di non concorrenza

Potrebbe succedere che il patto di non concorrenza venga violato, per evitare che ciò avvenga le imprese si tutelano inserendo nel patto stesso una clausola penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno che si deve provare di aver subito a seguito della violazione.

Ad ogni modo in caso di inottemperanza degli obblighi assunti dall’impresa, l’altro imprenditore coinvolto nell’accordo potrà agire in giudizio nelle seguenti modalità:

  • Risolvere il patto per inadempimento, chiedendo al giudice il risarcimento dei danni subiti a causa dell’attività di violazione commessa dall’altra azienda firmataria dell’accordo;
  • Chiedere l’adempimento del patto, l’impresa sarà legittimata ad attivare la procedura cautelare d’urgenza affinchè il giudice ordini, all’impresa che ha commesso la violazione, di cessare lo svolgimento dell’attività concorrenziale.

Leonilde di Tella

Fonti normative

Articolo 2125 del Codice Civile

Articolo 2596 Codice Civile

Cassazione Civile Sent. 16026/2001

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