La concorrenza sleale
I punti fondamentali per conoscere la concorrenza sleale
Il mercato è oggi governato dalla piena libertà di concorrenza fra le imprese, quindi ogni impresa può offrire i propri beni o servizi, concorrendo con le altre, senza che sia posta barriera alcuna all’ingresso degli operatori professionali sul mercato.
Ciò non significa tuttavia che le imprese possano comportarsi come meglio credono, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione per poter concorrere con gli altri operatori professionali: anche la concorrenza, infatti, necessita di disciplina al fine di evitare che essa sfoci in comportamenti sleali, parlandosi appunto in questo caso di concorrenza sleale.
1. Come deve svolgersi la concorrenza
Ai sensi dell’art. 41 cost., vige nel nostro ordinamento il principio della libertà di iniziativa economica e ciò significa che ognuno può decidere di intraprendere un’attività commerciale, a patto che la stessa non contrasti con l’utilità sociale e comunque non sia – come è ragionevole immaginare – illecita.
Dalla suddetta libertà di iniziativa economica discende che gli operatori professionali possono operare in piena concorrenza fra loro, ma rispettando comunque i principi di lealtà e correttezza professionale, nonché evitando di arrecare danno agli altri concorrenti. Per questo motivo il legislatore afferma espressamente che la concorrenza non deve in alcun modo pregiudicare gli interessi dell’economia nazionale e deve svolgersi nel rispetto dei limiti sanciti dalla legge (art. 2595 c.c.), la quale vieta appunto la concorrenza sleale.
In realtà tali limiti possono ricavarsi non solo dalla legge, ma anche dai contratti conclusi tra gli imprenditori, i quali possono contenere – come normalmente accade – specifiche clausole relative agli aspetti concorrenziali, come il patto di non concorrenza tra imprese. Quest’ultimo, tra l’altro, deve essere necessariamente circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività per ritenersi valido e inoltre non può eccedere la durata di cinque anni (art. 2596 c.c.).
2. I singoli casi di concorrenza sleale
Il codice civile enuclea espressamente alcuni atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), ossia:
- l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri;
- l’imitazione in modo servile dei prodotti di un concorrente;
- qualsiasi atto idoneo a creare confusione con i prodotti e le attività di un concorrente;
- la denigrazione dell’impresa o dei prodotti altrui;
- l’attribuzione ai propri prodotti o alla propria impresa dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
In generale può comunque affermarsi che, al di là dei casi espressamente previsti dal codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale il ricorso a qualsiasi mezzo che non rispetti i principi di correttezza professionale e che sia idoneo a danneggiare l’azienda concorrente (art. 2598, n. 3, c.c.).
3. Come può tutelarsi l’imprenditore vittima di concorrenza sleale?
Nel caso in cui un imprenditore sia vittima di un atto di concorrenza sleale, egli può invocare due tipi di tutela:
- una tutela inibitoria, chiedendo al giudice di inibire la continuazione degli atti di concorrenza sleale perpetrati dal concorrente, dando inoltre gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti che si siano nel frattempo prodotti. In questo caso non è necessario dimostrare il dolo o la colpa del concorrente, essendo sufficiente la sola sussistenza dell’atto di concorrenza sleale al fine di invocare la tutela in esame;
- una tutela risarcitoria, la quale richiede tuttavia che l’imprenditore, vittima dell’atto di concorrenza sleale, dimostri il dolo o la colpa del concorrente. Il legislatore ha però reso più agevole tale onere probatorio, in quanto l’art. 2600 c.c. sancisce che, una volta accertato l’atto di concorrenza sleale, la colpa si presume; colui che ha posto in essere l’atto anticoncorrenziale potrà tuttavia difendersi, dimostrando l’assenza di colpa.
4. Concorrenza sleale da parte di un ex dipendente
Un particolare atto di concorrenza sleale può essere perpetrato dall’ex dipendente nei confronti dell’impresa presso cui lavorava in precedenza.
In particolare, nella maggior parte dei casi, l’ex dipendente potrebbe rivelare alla nuova impresa presso la quale sia stato assunto alcune informazioni fondamentali dell’impresa concorrente, ponendo così in essere un “abuso” di informazioni aziendali. Non solo, ma una volta collocato in un nuovo posto di lavoro, il dipendente potrebbe denigrare la precedente impresa presso cui lavorava, screditando l’immagine della stessa.
Bisogna infatti ricordare che da un lato il legislatore prevede espressamente la sussistenza, in capo ai prestatori di lavoro, di un obbligo di fedeltà, sancendo infatti il divieto per gli stessi di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore e di divulgare notizie relative all’organizzazione e all’attività dell’impresa, nonché il divieto di fare uso di tali informazioni in modo tale da poter arrecare un pregiudizio al proprio datore di lavoro (art. 2105 c.c.). Dall’altro lato, tuttavia, il patto di non concorrenza sottoscritto dal dipendente - ossia il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del dipendente dopo la cessazione del contratto di lavoro – deve risultare da atto scritto, altrimenti è nullo, e deve avere una durata prestabilita che, in ogni caso, non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, o a tre anni in tutti gli altri casi (art. 2125 c.c.).
Alla luce di tali principi, bisogna quindi ricordare che può aversi violazione del patto di non concorrenza solo se tale patto sia stato stipulato per iscritto e laddove abbia la durata di cui si è detto. Mancando tali requisiti, tale patto non può dirsi violato, ma, anche laddove non sussista tale violazione, non può trascurarsi in ogni caso la centralità dell’obbligo di fedeltà sopra descritto: secondo la giurisprudenza, infatti, tale obbligo deve essere rispettato dal prestatore di lavoro non solo in costanza del rapporto lavorativo, ma anche in seguito alla cessazione dello stesso. Ciò significa che, una volta cessato il rapporto di lavoro, anche laddove non fosse configurabile un patto di non concorrenza, l’ex dipendente non può comunque porre in essere quei comportamenti sopra descritti, integranti fattispecie di concorrenza sleale e certamente contrari all’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.
In casi di questo genere, pertanto, il datore di lavoro potrà agire in giudizio nei confronti dell’ex dipendente, domandando il risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti, come affermato anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Fonti normative:
- art. 41 cost.
- art. 2105 c.c.
- art. 2125 c.c.
- art. 2595 c.c.
- art. 2596 c.c.
- art. 2598 c.c.
- art. 2600 c.c.
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