Cos’è l’aggiotaggio?

L’aggiotaggio - il reato commesso attraverso la pubblicazione o la divulgazione di notizie false

L’aggiotaggio è un reato comune commesso attraverso la pubblicazione o la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose o attraverso altri artifici idonei a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili sul pubblico mercato, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci.

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1. Nozioni generali

L’art. 501 c.p. tutela l’interesse economico non dei singoli operatori, bensì quello, a carattere pubblicistico, che i prezzi si formino secondo le fisiologiche regole del mercato o per il legittimo intervento delle pubbliche autorità competenti.

Il delitto può essere commesso da chiunque, sicché ha natura di reato comune.

Sul piano fattuale, la norma reprime le frodi collettive attuate per aumentare o diminuire i prezzi sul mercato, al fine di garantire lo sviluppo ordinato della vita economica con specifico riferimento al momento della circolazione delle merci o dei titoli.

La norma, oltre a codificare espressamente la condotta penalmente rilevante, parla di “altri raggiri” quali elementi costitutivi del delitto, l’espressione, ponendosi quale clausola generale di chiusura, è volta ad includere tutte quelle condotte che non trovano un’espressa definizione o che in qualche misura di differenziano da quelle descritte dell’art. 501 c.p.

Il concetto ha suscitato notevoli dibattiti dottrinali, incentratisi attorno ad una posizione soggettiva e una oggettiva.

La prima impostazione considera artificioso ogni comportamento lecito o illecito che risulti fraudolento in relazione alle finalità perseguite dall’agente, mentre la tesi oggettiva considera artificiosi solo ed esclusivamente i comportamenti oggettivamente illeciti.

Tuttavia, appare preferibile la tesi intermedia di chi ritiene rilevanti comportamenti oggettivamente non illeciti, purché non assumano il carattere, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, dell’artificiosità, contenendo in sé elementi di inganno immediato o sfruttando situazioni anormali atte a turbare il valore del mercato o delle merci.

L’opinione dominante lo considera un reato a consumazione anticipata e di pericolo, per la sussistenza del quale è sufficiente siano poste in essere le cause dirette a cagionare l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, senza che sia necessario il verificarsi dell’evento, costituente una circostanza aggravante.

Infine, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, l’impostazione prevalente di dottrina e giurisprudenza lo considerano un reato a dolo specifico, posto in essere con il fine di turbare il mercato interno delle merci.

2. Pena per aggiotaggio civilistico

Il codice civile prevede una fattispecie speciale del reato di aggiotaggio comune che viene previsto dal codice penale. L’art. 2637 concerne chiunque diffonda notizie non veritiere, oppure svolge operazioni simulate o altri artifici, che potenzialmente in concreto possano provocare una discreta alterazione del prezzo o di strumenti finanziari non quotati, o di strumenti finanziari per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Inoltre compie aggiotaggio anche chi con uno comportamento come quello appena descritto finisce con l’incidere in modo significativo sulla fiducia e l’affidamento che il pubblico pone della stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Si tratta di un comportamento che quindi incide:

  • sui prezzi del mercato;
  • sulla fiducia nel mercato.

Ovviamente questo comporta più in generale una lesione alla libera contrattazione e alla concorrenza.

Il Codice Civile prevede la reclusione da uno a cinque anni.

3. Pena per aggiotaggio penalistico

Il reato comune previsto dal codice civile, ovviamente descrive una fattispecie delittuosa similare. Anche in questo caso viene punito chi voglia turbare il mercato interno dei valori e delle merci: deve farlo divulgando notizie false, esagerate, tendenziose, o anche ponendo in essere artifici che comportino un aumento o una diminuzione:

  • del prezzo delle merci;
  • dei valori ammessi nelle liste di borsa e negoziabili nel pubblico mercato.

Le pene previste per la fattispecie penalistica base sono:

  • reclusione fino a tre anni;
  • multa da 516 euro o 25.822 euro.

Il reato di aggiotaggio è un reato di pericolo concreto. Basta cioè aver posto in essere determinati comportamenti con dolo, cioè con intenzionalità, e basta che questi comportamenti siano potenzialmente atti a provocare i danni sul mercato previsti dalla legge. Le condotte previste dalla legge sono:

  • la diffusione di notizie non vere;
  • il porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

Queste condotte devono potenzialmente essere in grado di provocare delle alterazioni sul prezzo dei valori presenti sul mercato e quindi sulle negoziazioni.

Qualora poi questo dovesse avvenire realmente, e non solo potenzialmente, se cioè l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori dovessero davvero realizzarsi, le pene sono aumentate.

Inoltre in certi casi ben circoscritti dalla legge penalistica, le pene sono raddoppiate:

  • nel caso in cui il fatto è stato commesso da un cittadino italiano per favorire interessi stranieri;
  • nel caso in cui dal comportamento delittuoso deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato, oppure se deriva il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene previste dal codice penale si applicano anche se il fatto viene commesso all’estero, ma in danno di valuta nazionale o titoli pubblici italiani.

Qualora sopraggiunga la condanna per aggiotaggio viene anche prevista la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Il dolo previsto perché si configuri il reato di aggiotaggio è un dolo specifico.

Fonti normative

Art. 501 codice penale

Art. 2637 codice civile

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