Cos’è e come si apre una Srls
La società a responsabilità limitata semplificata, o s.r.l.s., è una variante della società a responsabilità limitata, o s.r.l. ed è adatta per attività di piccole o medie dimensioni. L’obiettivo primario di queste società è quello di fornire agli imprenditori agevolazioni fiscali per attività di start up e per favorire l’imprenditorialità giovanile.
- Cenni generali sulle società
- La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
- Le differenze tra una S.r.l. ed una S.r.l.s.
- Fonti normative
I – Cenni generali sulle società
1. Le società: definizione
Prima di entrare nel merito del tema oggetto del titolo, è opportuno chiarire, in estrema sintesi, alcuni aspetti cardini del mondo delle società che ci aiuteranno maggiormente a comprendere ed isolare, dall’ampio contesto degli enti organizzati, la società a responsabilità limitata semplificata (di seguito indicata anche con l’acronimo di S.r.l.s.).
Iniziamo con una domanda. Ma cos’è una società?
Il codice civile ci dà una definizione in base alla quale: La società è un’organizzazione di due o più persone – ma in alcuni casi anche in forma unipersonale – che conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comune di un’attività di impresa, con lo scopo finale di dividere gli utili conseguiti.
Pertanto, da questa definizione possiamo trarre vari aspetti, ossia:
- l’accordo, e dunque il contratto, tra le parti rivolto a costituire una società;
- il tipo di rapporto che lega tra loro i soci;
- il soggetto giuridico che nasce dalla società, formato si dai soci, ma distinto da essi;
- lo scopo comune, ovverosia ottenere un profitto dall’esercizio dell’impresa.
Dunque il codice civile ci dà una descrizione generica di società. Ma, invero, tale definizione rappresenta solo la copertina di un libro, il quale una volta aperto e sfogliato ci mostrerà il vasto mondo delle società, che si differenziano tra loro sotto molteplici aspetti e per una ampia disciplina giuridica, tanto da generare una branca distinta ed autonoma del diritto: Il diritto societario
2. Le forme di responsabilità nelle società
Tralasciando la moltitudine di aspetti ed argomenti relativi al fenomeno societario, non essendo questa la sede indicata, nel proseguire la marcia che ci conduce verso le S.r.l.s. passiamo subito ad analizzare direttamente le forme di responsabilità.
Una prima bipartizione delle società è data dallo scopo finale da conseguire, in quanto non sempre e necessariamente il loro obiettivo è quello di un realizzo in termini economici. Si tratta di verificare, cioè, se esse hanno uno scopo di lucro oppure no.
- Le prime hanno, evidentemente, come obiettivo finale della loro attività il profitto, cioè conseguire un utile, ovvero in termini pratici un guadagno derivante dall’esercizio dell’impresa, da distribuire tra i soci stessi.
- Le seconde sono quelle c.d. “no profit “, in quanto la realizzazione di un profitto non rientra nel loro scopo sociale (si pensi, giusto per citarne qualcuna, alle organizzazioni sportive, quelle per la tutela dell’ambiente e/o della cultura, organizzazioni a scopo umanitario ecc.).
Ora, nell’ambito delle società a scopo di lucro, è possibile individuare un ulteriore distinzione: le società di persone da quelle di capitali.
- Le società di persone sono tali in quanto prevale l’elemento soggettivo rispetto al capitale. Sono sprovviste di personalità giuridica, ma hanno una limitata soggettività e, pertanto, munite di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Sono società di persone:
- La società semplice;
- la società in nome collettivo;
- la società in accomandita semplice;
- Nelle società di capitali, viceversa, il capitale prevale sui soci e, pertanto, hanno una propria soggettività giuridica che le conferisce un’autonomia patrimoniale perfetta. Sono società di capitali:
- la società per azioni;
- la società a responsabilità limitata e semplificata;
- la società in accomandita per azioni
Ma cosa vuol dire per una società avere personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta?
Significa che la caratteristica principale di questi enti organizzati sta nel rispondere delle obbligazioni sociali con il solo patrimonio dell’ente stesso, escludendo quello personale dei soci. Sono veri e propri soggetti di diritto distinti dai soci che vi fanno parte.
Laddove, invece, nelle società di persone questa soggettività è di molto attenuata, poiché l’ente non è del tutto distinto dai soci che lo formano, anzi i soci stessi possono esser chiamati a rispondere, per le obbligazioni sociali, con il proprio patrimonio personale.
3. La società a responsabilità limitata
Chiarito in termini generici le forme di responsabilità delle società, analizziamo brevemente la società a responsabilità limitata (di seguito indicata anche S.r.l.) che rappresenta, per così dire, la sorella maggiore della società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).
In tale forma organizzativa, difatti, il capitale prevale sulla figura del socio. Dunque la s.r.l. gode di quella soggettività giuridica piena che le assicura una autonomia patrimoniale perfetta. Da ciò, ne deriva che, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
È bene ricordare, nondimeno, che vi sono casi in cui il socio, in particolare l’amministratore, di una S.r.l. può rispondere anche con il proprio patrimonio per gli obblighi sociali. Ai fini della sua costituzione, la legge prevede un limite di conferimento nella misura non inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila).
Di recente, invero, il legislatore ha modificato la normativa relativamente alla fase costitutiva delle S.r.l., prevedendo la possibilità di un conferimento iniziale inferiore ai 10 mila, anche nella misura di 1 euro. Per certi aspetti, quindi, si potrebbe dire che sia stata creata una nuova forma di S.r.l., una “quasi ordinaria”, ma in realtà rappresenta una sorta di reviviscenza, sotto altri aspetti, della S.r.l. a capitale ridotto, a suo tempo introdotta e poco dopo abrogata.
Tuttavia, a ben vedere, le modifiche apportate sono relative solo alla fase costitutiva, in quanto la legge richiede, comunque, l’obbligo del graduale e progressivo raggiungimento della soglia di conferimento minima per esse prevista (10 mila euro). Ciò avviene, attraverso l’obbligo di accantonamento in riserva legale di una quota pari ad 1/5 (20%) degli utili conseguiti, anziché del 5% come previsto di norma.
Ciò che ci interessa sapere in questa sede è il tipo di responsabilità patrimoniale che accomuna entrambi i tipi di società (s.r.l. e s.r.l.s.).
II – La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
1. Definizione
Spiegata la caratteristica principale della società a responsabilità limitata, vediamo, a questo punto, in cosa consiste, invece, la forma “semplificata” della stessa.
La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), dunque, è una variante della società a responsabilità limitata (S.r.l.) ed è adatta per attività di piccole o medie dimensioni.
L’obiettivo primario di queste società è quello di fornire agli imprenditori agevolazioni fiscali per attività di start up e per favorire l’imprenditorialità giovanile, in un periodo – come quello attuale in Italia – caratterizzato da una forte crisi economica e di occupazione.
Questo modello, in un primo momento, era nato come schema tipo per favorire unicamente l’imprenditoria giovanile, tanto è vero che la legge prevedeva un limite di età per la sua costituzione, e cioè non superiore ai 35 anni. A seguito di successivi interventi legislativi, la S.r.l.s. è un tipo di società aperta a chiunque senza limiti anagrafici.
Si esclude invece, quanto meno nella fase costitutiva, la possibilità di apertura di una s.r.l.s. alle persone giuridiche, quali enti, società ed associazioni varie.
2. Costituzione e scioglimento di una S.r.l.s.
La S.r.l.s. può costituirsi con contratto o anche atto unilaterale esclusivamente da persone fisiche.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico - necessariamente tramite un Notaio - in base al modello standard previsto con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
In tale modello vanno indicati determinati dati, tra i quali:
- il cognome,
- il nome,
- la data,
- il luogo di nascita,
- il domicilio,
- la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
- gli amministratori.
Inoltre, la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Le clausole del modello standard tipizzato sono in linea di massima inderogabili e, dunque, sotto questo aspetto va ad incidere sulla autonomia delle parti di tipizzare, disciplinare ed organizzare il modello statutario in base alle proprie scelte.
Il notaio controlla i requisiti senza chiedere onorari e, nel termine di giorni 20, deposita l’atto presso l’Ufficio del Registro Imprese tramite un apposito software, senza spese per i diritti di segreteria e bollo.
La società si scioglie con una delibera dell’assemblea verbalizzata da un notaio. Occorre quindi nominare un liquidatore che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto). Per ogni altro aspetto si applicano le norme relative alle S.r.l.
3. I vantaggi e gli svantaggi della S.r.l.s
Analizziamo ora i punti di forza della Società a responsabilità limitata semplificata e quelli, invece, in cui presta il fianco a dei limiti.
Partiamo dai VANTAGGI:
- Costi di costituzione ridotto: il capitale sociale inizialmente può essere anche di 1 €, ma non potrà superare i 9.999,99 € e il notaio non costa nulla. Anche se, comunque, vi sono costi legati alla costituzione, tra i quali l’imposta di registro (euro 200,00 circa), diritto annuale fisso di iscrizione (euro 130,00 circa), alla Camera di Commercio (registro Imprese) e l’obbligo di attivare una PEC (indirizzo di posta elettronica certificata);
- Responsabilità limitata: la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito, in virtù di quella autonomia patrimoniale comune alle S.r.l.. Inoltre, in caso di fallimento è la società a fallire, non i suoi soci;
- Non ci sono limiti di età per i soci: come detto, è stato abolito il limite dei 35 anni per i soci;
- Può essere unipersonale: la S.r.l.s. può essere avviata anche da un singolo socio che beneficia degli stessi limiti di responsabilità.
Passiamo ora agli SVANTAGGI:
- La costituzione avviene sulla base del modello standard inderogabile che pone evidenti limiti all’autonomia regolamentaria dello statuto costitutivo;
- Gestione post-costituzione costosa: dopo la costituzione la S.r.l.s. ha gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria (IRES, IRAP, IRPEF);
- Il capitale sociale è limitato: di conseguenza è difficile ottenere credito dalle banche e sostenere le spese di avviamento: il capitale non può superare i 9.999,99 € e la credibilità economica non è molta agli occhi delle banche;
- Le regole di funzionamento e amministrazione sono fissate per legge: non possono essere personalizzate dai soci, infatti la società non ha un suo statuto particolare a differenza delle s.r.l., di conseguenza le decisioni sono prese dai soci con le maggioranze stabilite dalla legge, che non si possono modificare;
- I soci sono solo persone fisiche, non persone giuridiche: quindi un’altre società non può diventare socio di una S.r.l.s.
- Mancanza di agevolazioni fiscali: non ci sono vantaggi fiscali per i nuovi soggetti. In tema di tassazione i fatti non è stata prevista nessuna aliquota agevolata, nemmeno per i primi esercizi sociali.
III - Le differenze tra una S.r.l. ed una S.r.l.s.
1. Quali sono le differenze tra una S.r.l. ed una S.r.l.s.?
Analizziamo, a questo punto, schematicamente le differenze principali tra le due forme di società:
- Personalità giuridica. Entrambe le forme giuridiche sono a responsabilità cosiddetta limitata, ovvero nessuno dei soci dovrà rispondere con i propri beni di eventuali debiti. Ad essere a rischio in caso di insolvenza sono solo ed esclusivamente gli investimenti effettuati sull’attività, salvo alcune ipotesi in cui l’amministratore di una s.r.l. può rispondere anche personalmente;
- Statuto costitutivo. Modello standard non personalizzabile per le S.r.l.s., nelle S.r.l. i soci possono personalizzare lo statuto in piena autonomia;
- Il capitale investito. Come detto precedentemente, per avviare una S.r.l.s basta 1 euro, invece per una S.r.l. il capitale minimo è di 10.000,00, anche se ora è possibile avviarla con 1 euro, con riserva di raggiungimento della soglia minima nel tempo. La misura massima di capitale per le S.r.l.s. è di 10 mila euro, mentre nessun limite per la S.r.l.. Non è possibile eseguire conferimenti di capitale in opere o servizi per la S.r.l.s., viceversa è consentito per le S.r.l.;
- Tipologia di soci. Per le S.r.l.s solo persone fisiche, mentre per le S.r.l. anche persone giuridiche
- I costi da sostenere. Per la S.r.l.s. i costi sono minimi relativamente alla fase costitutiva e riguardano solo l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’Imposta di Registro, per una S.r.l. invece i costi iniziano ad aumentare notevolmente, a cominciare dal notaio.
IV. Fonti normative
Art. 2463 bis c.c.
Decreto del Ministro della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138
Articoli: 2430; 2462; 2247 codice civile;
L. 28 giugno 2013, n. 76 e L. 9 agosto 2013, n.99;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76
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