Che cosa significa offerta pubblica di acquisto preventiva facoltativa
Per Offerta Pubblica di Acquisto (di seguito OPA) si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio.
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1. Quando si parla di opa volontaria
In quest’articolo si tratterà dell’OPA preventiva facoltativa, che chiameremo, più semplicemente, OPA volontaria. Vediamo in che cosa consiste: l’art. 107 TUF, prevede che in caso di OPA volontaria il detentore di una partecipazione di una società (per partecipazione si intenda una quota, o parte, dei titoli di una società) che non arriva ad avere il 30% dei titoli - non è obbligato, come invece nell’OPA obbligatoria appunto - a “lanciare” un’OPA, ma ha la facoltà di avanzare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio volontaria avente per oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie – emesse - dalla società target. Una facoltà dunque, non un obbligo ad acquisire il controllo della società “bersaglio”. Il prezzo, ed è qui la grande differenza rispetto all’OPA obbligatoria, non è fissato dalla legge, ma deciso dall'offerente.
2. Le condizioni dell’OPA volontaria
L’art. 107 TUF, al comma 1, lett. a) e b), stabilisce quali sono le condizioni necessarie affinché il soggetto interessato sia nella facoltà di lanciare un OPA volontaria:
- l'offerente non abbia acquistato, anche indirettamente, una partecipazione nel capitale superiore all’1% nella società le cui azioni sono oggetto dell’OPA, durante l’anno precedente la comunicazione dell’offerta alla Consob e anche mediante contratti a termine con scadenza successiva a tale comunicazione, né durante l’offerta;
- l’efficacia dell’offerta sia approvata da tanti soci che detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della società bersaglio (esclusi i voti dell’offerente, del socio di maggioranza e di quanti agiscono in concerto con loro).
Con riferimento al punto a), il partecipante/offerente che intende lanciare l’OPA volontaria non può acquisire, da solo o di concerto con altre persone, partecipazioni della società in misura superiore all’1% nell’anno precedente CONSOB prevista dall'articolo 102, comma, TUF, né durante l’offerta. L’autorità di Vigilanza ha poi chiarito che il limite per i 12 mesi si applica solo nel caso in cui la società target sia stata, appunto bersaglio, di un’OPA volontaria parziale. Infine, con riguardo al termine iniziale dal quale computare i dodici mesi successivi alla chiusura dell’offerta – in pendenza dei quali vige peraltro anche la limitazione di cui all’art. 107, comma 3° lett. a), relativa agli acquisti successivi – l’orientamento della CONSOB stabilisce che si deve prendere come riferimento la data di pagamento del corrispettivo e della girata dei titoli.
Con riferimento al punto b), l’OPA preventiva parziale deve essere approvata da tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi. Da questo calcolo sono esclusi i titoli detenuti dall’offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui.
3. L’opa volontaria totalitaria e parziale
L’OPA configura come parziale quando l’offerta di acquisto mira ad ottenere il 60% delle azioni. Nel caso di OPA volontaria totale, il fine dell’offerente che detiene sino al 30% dei titoli è arrivare ad ottenerne il 100%.
4. I casi in cui si deve promuovere opa obbligatoria successivamente a opa volontaria
Ci sono 2 casi in cui a seguito dell’OPA volontaria, l’offerente è tenuto a promuovere un’OPA obbligatoria ai sensi dell’art. 106 TUF:
- qualora sia violata la disposizione di cui la lett. 1) comma 1, art. 107 TUF, ossia nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
- la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.
Edoardo Pompei
Fonti normative
Art 107 TUF.
Art 106 TUF.
Quali sono le condizioni necessarie affinché la CONSOB dia il via libera all’OPA? L’offerente può arrivare a detenere più del 60% delle partecipazioni nel caso di OPA volontaria? In che modo la CONSOB esercita poteri di controllo sulla fattibilità dell’operazione? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.