Cos'è il concordato preventivo?

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che viene messa a disposizione dell’imprenditore in stato di crisi per scongiurare il pericolo del fallimento.

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Il concordato preventivo è una procedura concorsuale, cui può ricorrere l'imprenditore commerciale che si trovi in uno stato di crisi, allo scopo di tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell'attività o la cessione dell'attività a un soggetto terzo o, infine, la liquidazione del proprio patrimonio così da destinarne il ricavato alla soddisfazione dei crediti.

Si può, cioè, ricorrere al concordato non solamente in presenza di una situazione di totale decozione dell’imprenditore, ma anche sussistendo una situazione economica negativa che faccia emergere le difficoltà dell’impresa nel soddisfare i suoi creditori.

L'imprenditore, che versa in uno stato di crisi, può quindi proporre ai suoi creditori un accordo che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie ivi compresa l'attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate di azioni quote ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito.

1. Accesso alla procedura

Il debitore (imprenditore commerciale) può chiedere di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo se:

  • esercita un'attività commerciale;
  • versa in uno stato di crisi (art. 160 L.Fall.); la legge però precisa che ai soli fini dell'ammissione al concordato per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza (art. 160 c. 3 L.Fall.);
  • supera almeno una delle tre soglie di fallibilità indicate dalla legge (art. 1 L.Fall.).

Se propone una domanda di concordato con riserva (prenotativo o in bianco) è richiesta l'ulteriore condizione di non aver presentato, nei 2 anni precedenti, una domanda analoga cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La proposizione della domanda deve essere decisa dai propri organi, secondo le regole di organizzazione interna.

2. Presupposti e domanda di ammissione

L'imprenditore che versa in uno stato di crisi può proporre ai suoi creditori un accordo che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari o titoli di debito;

  1. l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
  2. la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
  3. trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Assuntore è un soggetto terzo, che si accolla tutti i debiti dell'imprenditore, in via solidale, o anche con la sua immediata liberazione.

La domanda di cui sopra va presentata al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede.

La domanda va corredata con una serie di altri documenti che permettono di valutare la proposta di concordato, nonché da una relazione di un professionista che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti e la fattibilità del piano.

3. Concordato con riserva o in bianco

Nel concordato che la legge definisce "con riserva" ma nella prassi si definisce anche come concordato "in bianco" o "prenotativo" il debitore presenta un ricorso con cui chiede al tribunale di accedere alla procedura e una serie limitata di documenti, riservandosi di presentare la documentazione a corredo entro un termine fissato dal tribunale.

4. Commissario giudiziale

Il debitore non perde la disponibilità dei propri beni, ma è affiancato dal commissario giudiziale nella relativa gestione. Il commissario giudiziale, quindi, ha poteri meno incisivi rispetto a quelli del curatore fallimentare, essendo comunque dotato di funzioni di coordinamento e controllo su tutta l'attività svolta dal debitore, collaborando con quest'ultimo nella gestione dell'attività di impresa e nell'esecuzione degli obblighi concordatari.

Il commissario riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate.

Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare.

Nell'esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.).

In particolare, compiti del commissario giudiziale sono:

  • redigere una relazione particolareggiata sulle cause di dissesto sulla condotta del debitore sulle proposte di concordato sulle garanzie fornite dal debitore nonché sulla precedente attività dell'imprenditore e sulle prospettive aziendale e liquidatorie, ciò allo scopo di raccogliere elementi di conoscenza utili per disporre di un quadro completo della situazione dell'impresa così da poter valutare la reale possibilità di realizzare il piano del debitore nei confronti dei creditori e di deliberare sulla proposta concordataria;
  • Inviare, sulla base delle scritture contabili e dell'elenco dei creditori depositato dal debitore, la lettera con cui si comunica l'avvenuta ammissione alla procedura e si indica la data di adunanza avanti al Giudice Delegato, richiedendo l'espressione di voto e l'entità del credito;
  • eseguire la trascrizione del decreto in ipotesi di beni immobili o mobili registrati;
  • vigilare sull'amministrazione dei beni verificando che l'imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato;
  • redigere l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione va depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori;
  • Verificare l'iscrizione della causa a ruolo;
  • Predisporre parere motivato, sulla base delle indicazioni raccolte, da depositarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Gli atti del commissario sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell'art. 36 legge fallimentare.

5. Giudizio di ammissione

Prima di dichiarare aperta la procedura stessa il tribunale fallimentare in camera di consiglio, esegue un controllo di legittimità della domanda così da accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e la regolarità della procedura.

Nel corso della procedura l'attività d'impresa si svolge sotto vigilanza del commissario giudiziale, il quale assume le vesti di pubblico ufficiale in tutta la procedura. Il tribunale può offrire al debitore l'opportunità di variare il proprio piano con la formulazione di nuova proposta.

In seguito alla verifica preliminare che il tribunale effettua sulla domanda di cui sopra, qualora non ricorrano tutti i requisiti espressamente richiesti dalla legge (artt. 1 e 5 l. fall.), può essere dichiarata l'inammissibilità della domanda, con decreto non soggetto a reclamo e con il conseguente avvio di una istruttoria prefallimentare ai sensi dell'articolo 6 l. fall.

Il tribunale non può dichiarare d'ufficio il fallimento nell'ipotesi di mancata accessione dell'imprenditore insolvente alla procedura di concordato preventivo.

Laddove invece ricorrano i presupposti il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo per poi delegare un giudice alla procedura (cosiddetto giudice delegato), nominare il commissario giudiziale, convocare tutti i creditori entro il termine perentorio di trenta giorni e stabilire il termine, in genere quindici giorni, per il deposito delle somme concernenti le spese di procedura.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

6. Votazione della proposta di concordato

I creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato in una apposita udienza (adunanza dei creditori).

Possono partecipare alle operazioni di voto anche i creditori i cui crediti sono stati contestati, evitando nel contempo che tutto ciò alteri la rilevanza dei crediti stessi.

Ai creditori esclusi invece è riconosciuta la facoltà di proporre opposizione in sede di omologazione, solo però nel momento in cui la loro partecipazione avrebbe influenzato notevolmente la formazione delle relative maggioranze richieste dalla legge.

L'adunanza dei creditori deve essere presieduta dal commissario giudiziale, dal debitore o da un suo rappresentante, nonché dal giudice delegato il quale a sua volta è chiamato a stilare un verbale in cui vengono riportati tutti i voti favorevoli e contrari, nonché i rispettivi crediti degli aventi diritto al voto.

Il commissario giudiziale, in apertura dell'udienza, illustra la propria relazione e le eventuali nuove proposte dell'imprenditore, proposte che possono essere modificate sino all'apertura delle operazioni di voto.

La norma prevede che il concordato sia approvato “dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” precisando che ove siano previste diverse classi di creditori “il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”.

La previsione normativa della creazione di più classi nelle quali suddividere i creditori trova il proprio fondamento in base alla posizione giuridica e agli interessi economici omogenei dei creditori, differenziando gli stessi rispetto alla natura del credito vantato oltre che dall’eventuale presenza di cause di prelazione.

Se all'esito delle operazioni di voto non si raggiungono le maggioranze indicate il tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo, per poi dichiarare, su istanza del pubblico ministero o dei creditori, il fallimento del debitore.

7. Omologazione ed esecuzione

In ipotesi di approvazione del concordato, si apre la fase di omologazione (prevista dall'articolo 180 l. fall.), che deve terminare entro sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato. In questa fase il tribunale esegue una verifica formale e, nel caso in cui vengano proposte opposizioni, il tribunale verificherà la regolarità dei presupposti.

Si parla di omologazione quando vengono raggiunte le maggioranze richieste, in caso contrario, il giudice interpella il tribunale che dichiarerà l'inammissibilità del concordato.

In assenza di opposizioni il tribunale una volta accertato l'esito della votazione e la regolarità della procedura, omologa la proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo.

Nel caso in cui un creditore insoddisfatto contesti la convenienza della proposta, il tribunale, previa verifica delle alternative, tutte inidonee a soddisfare maggiormente le pretese di quel creditore, procede ugualmente all'omologazione. Le opposizioni che possono essere proposte dai creditori sono specificate al comma 4 dell'articolo 180 della legge fallimentare, così come modificato dal decreto legge n. 83/2012. Si possono avere contestazioni quando c'è stata una divisione in classi, altrimenti le contestazioni dovranno derivare da almeno il 20% dei creditori ammessi al voto.

Nonostante tali contestazioni il tribunale omologherà ugualmente il concordato se ritiene che il credito sia soddisfatto dal concordato maggiormente rispetto alle altre alternative. Se il concordato è richiesto da una società i cui soci sono illimitatamente responsabili allora l'omologazione sarà efficace anche nei loro confronti. L'omologazione è l'ultima fase della procedura di concordato.

A questo punto il tribunale sarà libero di procedere o meno all'omologazione. Se non accetta la richiesta procede con decreto e, allo stesso tempo ma con sentenza, dichiara il fallimento del debitore. Una volta che il concordato sia omologato si procederà alla sua esecuzione che avviene sotto l'egida del commissario giudiziale che sovrintende al suo adempimento. Egli sarà, altresì, tenuto ad informare il giudice su quei fatti che possano nuocere ai creditori.

Con l'omologazione, che chiude tutto il procedimento riguardante il concordato preventivo, l'imprenditore insolvente può nuovamente disporre di tutti i suoi beni.

Gli organi della procedura sono chiamati a svolgere compiti di vigilanza.

Il concordato omologato spiega i propri effetti nei confronti di tutti i creditori risultanti precedentemente all'ammissione della procedura da parte del tribunale.

8. Risoluzione e annullamento

Tutti i creditori hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del concordato per mancata costituzione delle garanzie promesse o per inadempimento entro il termine di cui all'articolo 186 l.fall.

Fa eccezione il caso in cui gli obblighi concordatari facciano capo ad un assuntore, ipotesi nella quale i creditori potranno aggredire solo ed esclusivamente il patrimonio di quest'ultimo.

Il concordato non si può, comunque, risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza (articolo 186 l. fall.).

Il concordato preventivo, così come quello fallimentare, può essere annullato su istanza di un creditore o nel caso in cui risulti che il debitore abbia sottratto dolosamente una parte considerevole dell'attivo, o esposto passività inesistenti.

9. Contratti pendenti e concordato preventivo

Il debitore in concordato preventivo di chiedere al giudice l'autorizzazione a liberarsi dal vincolo contrattuale, a fronte di un indennizzo da corrispondere alla controparte in bonis.

10. I creditori

I creditori, convocati dal commissario giudiziale dietro ordine del Tribunale, possono innanzitutto presentare una proposta concorrente con un piano alternativo entro al massimo 30 giorni dalla data stabilita per l’adunanza. Sempre che rappresentino almeno il 10% dei crediti indicati nella situazione patrimoniale presentata dal debitore.

L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Essa è la sede in cui i creditori possono esporre le ragioni per cui ritengono o meno conveniente e opportuno il piano di concordato. Nella stessa sede il debitore può esporre i motivi per cui a sua volta non accetta o non ritiene fattibili le proposte concorrenti eventualmente presentate. Tutte le proposte dei creditori e del debitore sono sottoposte a votazione. Il concordato è infine approvato se votato favorevolmente dalla maggioranza dei crediti. Se nel piano di concordato sono previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta anche dal maggior numero di classi. Sono esclusi dalla votazione i creditori dotati di privilegio, pegno e ipoteca se il piano prevede il loro totale soddisfacimento. Possono partecipare al voto solo qualora rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

11. Lo scopo del concordato preventivo

Lo scopo del concordato preventivo, è quindi di tutelare sia l'imprenditore (paralizzando le azioni esecutive nei suoi confronti) sia i creditori (che evitano la lungaggine della procedura fallimentare) sia, infine, la società (per il mantenimento di imprese e occupazione).

Il procedimento è descritto all'articolo 162 della legge fallimentare. Sono previsti vari tipi di concordato, tra cui assumono particolare importanza:

  • il concordato con cessione di beni;
  • il concordato con assunzione di garanzia;
  • il concordato con continuità aziendale.

 

12. Fonti normative

Legge fallimentare R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni

Codice Civile

 

Riccardo Scandurra

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