Cos'è e come si apre una SNC - Società in Nome Collettivo
Scopriamo insieme tutti i dettagli della SNC, i diritti e gli oneri dei soci.
1. La SNC
SNC è un acronimo che significa Società in Nome Collettivo. In questo tipo di società di persone, i soci rispondono in solido ed in maniera illimitata per i debiti della società di cui in oggetto.
Tutti i soci, quindi, sono chiamati a rispondere per intero dei debiti contratti dalla società. Ciò significa che il loro patrimonio personale è interamente messo in gioco potendo i creditori della società rivalersi su ogni socio. Questa rivalsa creditizia sarà effettuata, ovviamente, solo dopo che l'azione sul patrimonio sociale risulterà priva di effetti (ciò avviene solitamente a seguito del fallimento della società). La disciplina è dettata dagli articoli 2291 e seguenti del Codice civile.
Una SNC ha come oggetto, nella quasi totalità dei casi, l'esercizio di attività commerciali di medio piccole dimensioni ed è obbligata alla tenuta delle scritture contabili.
2. Come si costituisce una SNC
La SNC si costituisce mediante stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, seguita dall'iscrizione (nel termine perentorio di trenta giorni) al registro delle imprese. L’iscrizione è obbligatoria, poiché questo tipo di società può svolgere attività commerciale. Nella ragione sociale di tale tipo di società deve comparire il nome di almeno un socio insieme alle attività che può esercitare, che possono avere o meno carattere commerciale ma, in ogni caso, il reddito prodotto sarà considerato come reddito di impresa.
Nell'atto costitutivo devono essere indicati:
- i soci;
- la ragione sociale, corredata dall'indicazione del rapporto sociale;
- i soci amministratori e i soci rappresentanti;
- la sede principale e, se previste, le sedi secondarie;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti attribuiti ad ogni socio;
- la quota di partecipazione di ogni socio;
- i criteri per ripartire utili e perdite;
- la durata della società.
Esistono molte peculiarità a partire dalla capacità dei soci; dalla forma del contratto, il suo contenuto, le eventuali modifiche e la pubblicità; dal recesso alla liquidazione.
3. Amministrazione, rappresentanza e responsabilità
L'amministrazione, salvo indicazioni contrarie espresse, spetta in maniera disgiunta a tutti i soci.
I soci che rappresentano la società (indicati, come detto, nell'atto costitutivo) possono compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale della società stessa.
La responsabilità è attribuita in modo solidale ed illimitato a tutti i soci per i debiti contratti dalla società.
4. Disciplina della concorrenza e scioglimento
I soci non possono svolgere attività concorrenziali a quelle della società e non possono essere soci di un'altra SNC concorrenziale, salvo il consenso espresso dagli altri soci.
Una Società in Nome Collettivo si può sciogliere per:
- scadenza;
- raggiungimento dell'oggetto sociale o constatata sopravvenienza che lo rende impossibile;
- volontà espressa di tutti i soci;
- decadenza della pluralità dei soci per oltre sei mesi;
- fallimento (da rivedere alla luce della recentissima normativa);
- provvedimento dell'autorità governativa;
- altre cause di cui al contratto sociale.
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