Cos’è il concordato preventivo?
Cosa si intende per concordato preventivo, quali sono i suoi presupposti, come si svolge il relativo giudizio, quali sono gli interessi dei creditori
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Con questo scritto si cerca di offrire una breve e sintetica panoramica sull’istituto del concordato preventivo, sui suoi presupposti, sulle modalità di presentazione della domanda, nonché sul giudizio conseguente al suo deposito.
1. I presupposti del concordato preventivo
Onde avere accesso alla procedura di concordato preventivo, è necessario che colui che presenta la relativa domanda sia in possesso di taluni requisiti essenziali, di carattere soggettivo ed oggettivo.
1.1 Il presupposto soggettivo
Quanto al presupposto soggettivo, esso è definito dall’art. 160, I comma, della Legge Fallimentare (R.D. n. 267 del 16.3.1942), il quale espressamente prevede che “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo”.
Il presupposto soggettivo per essere ammesso alla procedura di concordato preventivo è pertanto la qualità di imprenditore, ed è affermazione comune che con detto termine si intenda il c.d. imprenditore commerciale (individuale o collettivo), soggetto altresì a fallimento.
Sono state infatti soppresse le ulteriori condizioni personali di ammissibilità, richieste dalla normativa previgente (l’iscrizione al registro delle imprese da almeno un biennio, la non sottoposizione a fallimento, la non ammissione al concordato preventivo negli ultimi cinque anni, l’assenza di precedenti penali riferiti ad alcuni tipi di reati), onde incentivare l’accesso alla procedura in analisi.
Ne restano esclusi gli imprenditori agricoli, gli enti pubblici e gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti quantitativi previsti dall’art. 1, II comma, l.f.
Possono, invece, accedervi anche gli imprenditori soggetti – non al fallimento, ma – a liquidazione coatta amministrativa e ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
1.2 Il presupposto oggettivo
Il presupposto oggettivo per l’ammissione dell’imprenditore commerciale alla procedura di concordato preventivo è il c.d. stato di crisi (comprensivo della vera e propria insolvenza, come previsto dall’art. 160, III comma, l.f.) dell’impresa ad esso riferibile.
Esso va inteso come situazione di difficoltà patrimoniale, economica e/o finanziaria, non necessariamente irreversibile, ma tale da poter sfociare nello stato di insolvenza, a cui conseguirebbe il fallimento dell’imprenditore.
I concetti di stato di crisi e stato di insolvenza si collocano in rapporto di genere a specie, essendo il primo un concetto più ampio e comprensivo del secondo, e rientrando in esso sia l’insolvenza vera e propria, intesa come situazione oggettiva di impotenza economica non transitoria dell’imprenditore stesso, il quale non è più in grado di adempiere regolarmente, alle scadenze pattuite e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, sia situazioni ad essa paragonabili, ma suscettibili di un possibile superamento.
Lo stato di crisi è stato infatti definito in giurisprudenza come “uno stato di difficoltà economico-finanziaria non necessariamente destinato ad evolversi nella definitiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”. (Cass. 10/18437)
2. La domanda e l’ammissione al concordato preventivo
Come previsto dall’art. 161 l.f., “la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza”.
Con il ricorso, il debitore deve presentare, come previsto dalla norma sopracitata:
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento.
In particolare, il suddetto piano dovrà contenere una proposta ai creditori, che preveda, come statuito dall’art. 160 l.f.:
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per l’effetto del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
2.1 La domanda “con riserva”
Accanto alla domanda di concordato come sopra disciplinata, il VI comma del richiamato art. 161, l.f., prevede la possibilità, per l’imprenditore, di depositare la c.d. domanda con riserva, limitandosi a depositare presso il tribunale competente “il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”.
In tal modo il debitore può ottenere l’immediata applicazione di taluni effetti conseguenti alla presentazione della domanda di concordato, tra cui il blocco delle azioni esecutive e cautelari e delle iscrizioni ipotecarie, limitatamente al tempo occorrente per la stesura del piano, per la redazione della relativa attestazione di fattibilità e per la raccolta della documentazione necessaria e prevista dalla Legge.
2.2 Il giudizio di ammissione
Una volta depositata la proposta, il piano e la documentazione elencata nell’art. 161 l.f., si aprirà il giudizio di ammissione, disciplinato dagli artt. 162 e 163 l.f., nel quale il tribunale competente dovrà verificare, innanzitutto:
- se la proposta preveda una continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio (in tale ultimo caso se la stessa preveda, come disposto dall’art. 160, IV comma, l.f., il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari);
- se, qualora la proposta preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, sussistano le condizioni previste dall’art. 160, II comma, l.f.;
- se le classi dei creditori indicate nel piano di concordato siano state formate nel rispetto del criterio di correttezza;
- se la relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia stata redatta da un professionista qualificato ed indipendente.
All’esito delle verifiche di cui sopra, se si ritengono concorrenti tutte le condizioni previste dalla legge, il tribunale ammette il debitore alla procedura di concordato e dichiara aperta la procedura, con provvedimento con cui, secondo quanto disposto dall’art. 163 l.f.:
- delega un giudice alla procedura di concordato;
- ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
- nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice.
3. L’approvazione e l’omologazione del concordato preventivo
Una volta aperta la procedura di concordato e nominato il commissario giudiziale, si apriranno le fasi dell’approvazione e dell’eventuale omologazione dello stesso.
3.1 L’approvazione del concordato
A seguito della nomina, il commissario giudiziale, a norma dell’art.171 l.f., dovrà verificare la correttezza dell’elenco dei creditori e dei debitori, sulla scorta delle scritture contabili della società, redigere l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori (art. 172 l.f.).
Qualora, invece, accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, dovrà riferirne immediatamente al tribunale (art. 173 l.f.), il quale aprirà d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato.
Svolti gli accertamenti di cui sopra, qualora il commissario giudiziale non ritenga di procedere a norma dell’art. 173 l.f., invierà ai creditori un avviso contenente, tra le altre cose, la data dell’adunanza, ove essi saranno chiamati a manifestare il proprio voto.
Il concordato si considera approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 l.f.)
3.2 Il giudizio di omologazione
Una volta approvato il concordato, si aprirà il giudizio di omologazione ex art. 180 l.f., con fissazione di udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
In tale sede, se non sono state proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
A questo punto dovrà essere dato corso a quanto previsto nella proposta di concordato, nei termini ivi indicati.
4. L’interesse dei creditori nel concordato preventivo
Il concordato preventivo può essere considerata una procedura concorsuale che mira ad evitare il fallimento della società in stato di crisi, garantendo ai creditori della stessa un migliore trattamento.
I creditori, infatti, nel concordato preventivo, verranno soddisfatti, seppur in percentuale sul proprio credito effettivo, nella misura (generalmente superiore rispetto a quanto previsto nei fallimenti) risultante da quanto indicato nella proposta di concordato, potendo variare la percentuale di soddisfacimento a seconda del tipo di credito vantato e della classe in cui esso è stato collocato.
Avv. Stefano Terraneo
Fonti normative
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
Cass. n. 18437/2010
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